LA COMPILAZIONE DEGLI ISA 2021 NEL MODELLO REDDITI

 

Cambia il regime premiale sull’affidabilità fiscale del 2020

 

All’interno della dichiarazione dei Redditi, per il terzo anno, i possessori di reddito d’impresa o professionale, compilano anche gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), come evoluzione dei parametri e studi di settore, che misurano il grado di affidabilità fiscale con un voto su una scala di valori da 1 a 10.

 

Con i provvedimenti del 28 gennaio, 24 e 26 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli da utilizzare per il periodo 2020, individuato le relative modalità di acquisizione degli “ulteriori dati” necessari per l’applicazione degli ISA e disciplinato le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici premiali.

 

Novità per il 2021

Sono state introdotte tre nuove fattispecie di esclusione, collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e riguardano: i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% nel 2020, sul 2019; i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 01/01/2019; i soggetti che esercitano un’attività prevalente compresa tra gli 85 codici Ateco individuati in appositi D.P.C.M. e colpiti dal Covid. Rimane per questi soggetti obbligatoria la compilazione del modello, per la sola comunicazione dei dati. Aggiunta una quarta fattispecie di esclusione composta da 82 codici Ateco, interessati dalla riduzione di almeno il 33% dei ricavi o compensi misurati attraverso Li.Pe. e fattura elettronica. Anche per questa causa di esclusione è obbligatoria la compilazione del modello, per la sola comunicazione dei dati.

I contributi a fondo perduto, riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19, non devono essere indicati nel quadro F / H, poichè non concorrono alla formazione del reddito.

Individuate le modalità di acquisizione degli “ulteriori dati”, necessari ai fini dell’applicazione dei correttivi straordinari per la crisi degli anni 2020 e 2021, che dovrebbero mitigare il risultato finale, tenendo conto dell’impatto del coronavirus.

 

Accesso ai benefici premiali

Dall’elaborazione del software emerge il livello di affidabilità, misurato in un punteggio che va da 1 a 10. I benefici sono stati riconosciuti a coloro che presentano un grado di affidabilità almeno pari a 8.

Con il provvedimento n. 103206 del 26.04.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato - per il periodo di imposta 2020 - i livelli di affidabilità fiscale raggiunti i quali si rendono applicabili i benefici premiali, che in alcuni casi tengono conto del risultato della media semplice dei livelli di affidabilità attenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020. Questo significa che se il contribuente avesse ottenuto un ottimo risultato sul 2019, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all’annualità 2020.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per il riconoscimento dei benefici premiali che evidenzia, per ciascuna tipologia, sia il risultato richiesto verificando il solo periodo d‘imposta 2020, sia il risultato richiesto facendo riferimento alla media 2019-2020:

 

Perido 2020

Media 2019-2020

 

9

9

esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica

9

9

esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

8,5

9

esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54, co. 2, secondo periodo del D.P.R. 633/1972

8

8,5

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui (Iva maturata dall’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri a partire dall’anno d’imposta 2020) e per un importo non superiore a 20.000 euro annui sulle dichiarazioni delle imposte dirette e Irap a partire dal periodo 2019

8

8,5

esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro annui (Iva maturata dall’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri a partire dall’anno d’imposta 2020)

8

- - -

anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, co. 1 del D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, co. 1 del D.P.R. 633/1972

 

Il livello di mancata affidabilità fiscale, del quale l’Agenzia delle Entrate tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, è stabilito nella misura minore o uguale a 6.

 

Adeguamento e attività di controllo

Come negli studi di settore, anche per gli ISA è possibile "adeguarsi", indicando ulteriori componenti positivi, finalizzati al miglioramento del proprio profilo di affidabilità, al fine di accedere al regime premiale e raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8.

Per individuare le posizioni a rischio di accertamento, sulla base del livello di affidabilità fiscale, orientarsi con questa tabella:

 

risultato

Conseguenze / benefici

Fino a 6

Posizione a rischio (possibile controllo analisi evasione con indagini finanziarie)

Superiore a 6

Inferiore a 8

Nessun beneficio; area di neutralità fiscale (normale controllo analisi evasione)

Almeno 8

 

Benefici:

· anticipazione di un anno termine di decadenza accertamento

Almeno 8

o 8,5

se media 2019-2020

Benefici:

· esonero visto di conformità compensazione crediti

· esonero visto di conformità rimborso credito IVA

Almeno 8,5

o 9

se media 2019-2020

 

Benefici precedenti, con in più:

· esclusione accertamenti su presunzioni semplici

 

Da 9 a 10

Tutti i benefici precedenti, oltre a:

· esclusione società non operative / in perdita sistematica

· esclusione accertamento sintetico (redditometro)

 

Raccolta dei dati per i Clienti dello Studio

I Clienti dello Studio a breve riceveranno la scheda di richiesta informazioni, per raccogliere i dati “aziendali”, da inserire nel modello ISA. Lo Studio li completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli sullaffidabilità fiscale, accedendo anche al cassetto fiscale del contribuente.

 

Dettaglio per la compilazione dei singoli quadri

Per agevolare la compilazione, si fornisce una breve illustrazione per singolo quadro.

¡ Frontespizio

Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito; se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si barra la relativa casella e si indicano i mesi di attività svolta nel corso del periodo d’imposta.

Il codice attività deve essere quello entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, dalla nuova codifica a sei cifre delle attività economiche Ateco 2007.

¡ Imprese multiattività

Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.

¡ Personale addetto all’attività

I dati richiesti riguardano il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, quello dei collaboratori dell’impresa familiare, quello dei soci o associati nell’impresa e infine il numero degli amministratori non soci.

Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens; per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.

Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”). Viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero che la percentuale di lavoro prestato nell’attività. Quest’ultima informazione è utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività. Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette. Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.

In alcuni ISA è presente il rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.

¡ Unità locali utilizzate per l’attività

Per la compilazione di questo quadro, occorre indicare i dati relativi a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo di imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre.

¡ Elementi specifici dell’attività

I dati richiesti sono relativi alla modalità di svolgimento dell’attività e variano da un ISA all’altro, tanto da non poter essere stabilito un criterio unico di compilazione. Per quanto riguarda l’indicazione dei dati contabili, essi devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Per la compilazione deve essere richiesta la competenza specifica dell’imprenditore o del referente tecnico-operativo aziendale.

¡ Beni strumentali

Il quadro è destinato a raccogliere informazioni relative alla quantità dei beni e non al loro valore, che deve essere indicato nel quadro degli elementi contabili. Va tenuto presente che i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre.

Per gli ISA revisionati il quadro è stato eliminato o semplificato.

¡ Dati per la revisione

In questo quadro vanno inserite le ulteriori informazioni utili per la successiva fase di aggiornamento dell’ISA; i dati sono i più vari e si riferiscono all’attività esercitata. Ad esempio per le attività di servizi viene richiesto l’ammontare dei costi sostenuti per la sicurezza, i costi sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale, il numero di ore dedicate alla formazione e ammontare dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

¡ Elementi contabili

Nel quadro F per le imprese e H per le attività professionali sono stati uniformati i dati contabili richiesti nel modello Redditi, con l’inserimento di alcuni ulteriori righi.

E’ bene ricordare che i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Ad esempio per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir, mentre i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del Tuir. Tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06 e F08) e alle rimanenze finali (F07 e F9). Anche i contribuenti che in periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi di regimi fiscali speciali (es. forfettario o quello dei minimi), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta, al netto dell’Iva esposta in fattura.

Le imprese che sono passate da un regime di competenza ad uno di cassa, o viceversa, devono barrare una delle due caselle del rigo F29.

¡ Valore dei beni strumentali

Al fine della compilazione dei modelli, il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:

-         il costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;

-         il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro;

-          il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva, da indicare anche nel campo 2 “di cui”; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente al riscatto per l’acquisto;

-          il valore del bene, al momento di immissione, per i beni in comodato.

In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso (/ 365 giorni). Non si deve mai tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.

Va ricordato che la circolare 54/E del 13/06/01 ha consentito la possibilità di non considerare nel computo del valore quei beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento; ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.

¡ Note aggiuntive

Serve per annotare tutte le informazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità atteso o la criticità delle informazioni storiche fornite prevaricate.

 

Rinvio per approfondimento

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12/05/2021

 

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